Contagio Da Covid-19 Sul Lavoro: L’Inail Esclude La Responsabilità Delle Imprese
Il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio per il quale scatta la tutela Inail non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. È quanto chiarisce la circolare Inail 22 del 20 maggio sul tema della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Con la circolare pubblicata oggi, 20 maggio, l’Inail fa presente che il decreto Cura Italia (comma 2 dell’articolo 42 del Dl 18/2020) ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, «come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni», sottolinea l’Inail nella circolare. «Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro – si legge ancora nel documento – sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo».
Il decreto Cura Italia dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro». In terzo luogo «è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese».
In sostanza, la scelta operata è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.
In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico
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