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Decreto sostegni

DECRETO SOSTEGNI

Nuove misure a favore di famiglie e imprese

Finalmente il Cdm ha dato il via libera al decreto che distribuirà risorse per 32 miliardi di euro. Di seguito una sintesi delle misure a favore di famiglie e imprese:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sono stati previsti dei contribuiti a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019. 

Le percentuali di ristoro variano in base alle fasce di fatturato del 2019:

• 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro;

• 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro;

• 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro;

• 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro;

• 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro.

Il meccanismo di calcolo appare più equo e con coefficienti premianti per le piccole e medie imprese. 

Tra le ulteriore novità, riscontriamo l’eliminazione del riferimento ai codici ATECO e l’innalzamento a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari.

Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per beneficiario. Anche le start up potranno accedere ai ristori. 

Altre politiche per le imprese e i lavoratori autonomi. 

Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019

Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della montagna, con una quota destinata ai maestri di sci

Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti:

• fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi;

• cultura e spettacolo, mostre e musei;

• matrimoni ed eventi privati;

• attività commerciali o di ristorazione nei centri storici;

• filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

LAVORO E FAMIGLIE

Per quanto riguarda le misure relative a Loro e Famiglie troviamo un importante sostegno al reddito dei lavoratori:

• Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021

• Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid» fino al 31 dicembre 2021

• Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021

Blocco dei licenziamenti prorogato fino:

• al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)

• al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario)

Protezione dei lavoratori e contrasto alla povertà:

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello sport, Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato

MISURE FISCALI

Tra le misure fiscale senza dubbio la più importante è la Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro. 

Inoltre, è stata prevista una definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019. 

Infine, vi è la proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile

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Cashback

CASHBACK DI STATO E NON...

Dall’8 dicembre 2020 è entrato in vigore il piano del Governo finalizzato a ridurre l’utilizzo del contante e, di conseguenza, contrastare l’evasione fiscale nel Paese.

Una delle prime misure adottate è il “CASHBACK” , ovvero ritorno di denaro ad ogni acquisto. 

Si tratta di un «bonus» per chi acquista con strumenti di pagamento elettronici che verrà riconosciuto direttamente sul conto corrente dal mese di febbraio. In altri termini, per tutti gli acquisti effettuati – dalla spesa alimentare, al parrucchiere, l’idraulico o l’avvocato ecc… – verranno accreditati dei soldi sull’iban indicato sull’app “IO”. Va ricordato che ieri è partito (non senza notevoli problemi tecnici di accesso all’app IO) il cosiddetto cashback di Natale, cioè quello che consente di recuperare il 10% degli acquisti effettuati con pagamenti elettronici durante il mese di dicembre e che garantisce un rimborso fino ad un massimo di 150 euro per un minimo di 10 transazioni pari, complessivamente, a 1.500 euro. In pratica, chi arriverà a questa cifra avrà i 150 euro di bonus, chi spenderà di più otterrà comunque i 150 euro, mentre chi spenderà di meno avrà diritto al 10% del valore degli acquisti (100 euro per 1.000 euro di spesa, 80 euro per 800 di spesa e così via).

Regole diverse, invece, dal 1° gennaio: si potrà avere un rimborso di 300 euro per un massimo di spesa di 3.000 euro sull’anno solare, ovvero 150 euro al semestre per un massimo di 1.500 euro spesi. Significa che tra dicembre 2020 e dicembre 2021, mettendo insieme il cashback di Natale partito ieri e quello ordinario in arrivo a gennaio, sarà possibile ottenere 450 euro di cashback per una spesa massima di 4.500 euro.

Occorre ricordarsi di effettuare almeno 10 transazioni entro la fine dell’anno per raggiungere la soglia che permette di ottenere il cashback. Non esiste invece un tetto massimo. Anzi, a partire da gennaio, i 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni a semestre verranno premiati con un Super cashback da 1500 euro.

Anche se il cashback è un rimborso percentuale sulla spesa sostenuta, esistono comunque dei limiti. Se si acquista uno smartphone da 400 euro, il rimborso non sarà di 40 euro, cioè il 10%, ma soltanto di 15. Per ogni singolo acquisto infatti il massimo di cashback maturabile è di 15 euro, anche se la spesa è superiore ai 150 euro. Diversamente se si effettuano due singoli acquisti da 200 euro, con due pagamenti diversi, si ottengono 15 euro di cashback per ogni operazione. Attenzione anche al complesso delle spese. Se entro la fine dell’anno si spenderanno 2000 euro con bancomat e carte, in ogni caso il rimborso complessivo si fermerà al massimo a 150 euro.

E’ importante chiarire che gli acquisti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente con carta di credito, Bancomat o altre carte di debito, carte prepagate o app. Sono esclusi dal beneficio tutti gli acquisti effettuati online. 

Oltre al casback di Stato, hai la possibilità di ottenere anche un ritorno di denaro fino al 5% della spesa effettuata acquistando in tutte le imprese convenzionate con Cashback World, la più grande shopping community al mondo, che comprende centinai di miglia di negozi, la GDO e lo shopping online. 

In altri termini, hai la possibilità di ottenere un “doppio cashback”. In tal caso non ci sono limiti: più acquisti, più hai la possibilità di ricevere denaro. 

Non è obbligatorio acquistare con carta di credito dato che è possibile pagare anche in contanti.

Registrati GRATUITAMENTE: ➡️ https://cbw.to/c7syog

Giustamente ti starai chiedendo: ma questi soldi da dove arrivano? 

Semplice. Mentre con il cashback di Stato sono fondi stanziati dal governo, in Cashback World il denaro è messo a disposizione dalle imprese convenzionate sotto forma di “pubblicità” che vanno a dedurre dall’imponibile. 

L’iscrizione è totalmente gratuita! 

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Contagio Da Covid-19 Sul Lavoro: L’Inail Esclude La Responsabilità Delle Imprese

Contagio Da Covid-19 Sul Lavoro: L’Inail Esclude La Responsabilità Delle Imprese

Il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio per il quale scatta la tutela Inail non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. È quanto chiarisce la circolare Inail 22 del 20 maggio sul tema della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. 

Con la circolare pubblicata oggi, 20 maggio, l’Inail fa presente che il decreto Cura Italia (comma 2 dell’articolo 42 del Dl 18/2020) ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, «come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni», sottolinea l’Inail nella circolare. «Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro – si legge ancora nel documento – sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo».

Il decreto Cura Italia dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro». In terzo luogo «è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese».

In sostanza, la scelta operata è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. 

In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico

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